La sigla APE è ben nota a tutti gli architetti, ma anche a chi sta per comprare una nuova casa o ha intenzione di vendere il proprio appartamento: essa identifica l’attestato di prestazione energetica, vale a dire un documento tecnico il cui scopo è quello di determinare il consumo di energia di un edificio, o di una parte di un edificio, in un anno. Che riguardi un appartamento in un condominio, una villa bifamiliare o qualsiasi altro tipo di immobile, questo attestato mette a disposizione del cittadino un’informazione utile, chiara, trasparente e comprensibile a proposito del livello di efficienza energetica dell’edificio a cui fa riferimento.
Chi si occupa dell’APE
A gestire tutte le procedure relative all’attestato di prestazione energetica è un tecnico incaricato, che prima di redigere il documento deve prendere in esame le caratteristiche e le peculiarità dei materiali che compongono gli impianti e gli involucri: si rendono necessarie, tra l’altro, le verifiche di trasmittanza e termoigrometriche delle pareti e dei tetti, che riguardano il cosiddetto valore di dispersione, ma anche il rendimento dei vari impianti, da quello di raffrescamento a quello di riscaldamento, senza dimenticare – ovviamente – gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e quelli per la produzione di energia rinnovabile, nel caso in cui siano presenti.
Le certificazioni APE si differenziano rispetto all’attestato di certificazione energetica previsto in passato perché devono fornire anche delle indicazioni e dei consigli su come è possibile migliorare l’efficienza energetica degli immobili a cui si riferiscono: esse, pertanto, dovrebbero presentare delle proposte specifiche relative a interventi di miglioramento valutati in funzione della loro convenienza economica. Lo scopo è quello di favorire e di incentivare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici, e al tempo stesso di promuovere l’utilizzo di energie alternative.
Che cos’è il Certificato Energetico
Il Certificato Energetico, dal punto di vista normativo, ha esordito in Italia nel 2005, in seguito alla pubblicazione del decreto legislativo n. 192 dello stesso anno. Il decreto legge n. 63 del 2013, poi, ha apportato delle modifiche supplementari al decreto, con l’introduzione dell’APE che ha preso il posto dell’ACE: si è passati, quindi, dall’Attestato di Certificazione Energetica all’Attestato di Prestazione Energetica, che prevede – tra l’altro – calcoli specifici in relazione all’indicazione del tempo di ritorno sugli interventi consigliati. All’interno dell’APE è presente la targa energetica, in cui sono riassunte tutte le caratteristiche energetiche dell’edificio.
In assenza di tale attestato, sono previste sanzioni piuttosto pesanti sul piano pecuniario: se, per esempio, gli edifici di nuova costruzione non vengono muniti dell’APE, il costruttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 3mila euro a un massimo di 18mila euro; e lo stesso vale anche per gli edifici che sono sottoposti a ristrutturazioni significative. L’obbligo dell’APE è previsto anche nei passaggi di proprietà: anche in tale circostanza una eventuale violazione viene punita con una sanzione compresa tra i 3mila e i 18mila euro. Più basse le sanzioni per i contratti di locazione: se non viene rispettato l’obbligo di dotare l’unità immobiliare data in affitto dell’attestato di prestazione energetica, il proprietario sarà tenuto a pagare una sanzione amministrativa di non meno di 300 euro, fino a un massimo di 1.800.
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