Le detrazioni fiscali per l’allarme di casa rientrano nel complesso delle agevolazioni incluse per le ristrutturazioni edilizie, e possono essere usufruite da coloro che comprano un impianto di allarme per la propria abitazione privata, per il proprio negozio o per il proprio ufficio. Il decreto legge n. 83 del 22 giugno del 2012 relativo agli sconti fiscali del 50% ha introdotto novità che consentono di detrarre la metà del prezzo di acquisto di un impianto per la sicurezza: si tratta di un passo in avanti rispetto alla detrazione del 36% che era contemplata fino al 2011. Il decreto Letta n. 83 che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno del 2013, poi, ha prolungato il bonus fiscale: c’è stato, in seguito, un ulteriore aggiornamento tributario con la Legge di Stabilità dello stesso anno (la n. 147 del 27 dicembre del 2013). Di anno in anno, le proroghe sono state estese fino a tutto il 2017.
Come usufruire delle detrazioni per l’installazione di un allarme casa
Ma che cosa prevedono le detrazioni allarme casa? La legge ha stabilito che possono essere detratte tutte le spese sostenute per gli allarmi nell’ambito della progettazione di un edificio, per gli oneri di urbanizzazione; tra le spese che possono essere incluse ci sono anche quelle relative alle perizie, ai sopralluoghi e alle installazioni. La cifra massima che può essere detratta è pari a 96.000 euro.
Grazie a questa norma, in sostanza, è possibile procedere all’acquisto di impianti di video sorveglianza, di antifurti e di impianti di sicurezza, ma anche di casseforti a muro e di porte blindate. Non solo: sono contemplate anche le spese che si sono rese necessarie per l’acquisto dei sensori per gli antifurti o di altri accessori, come i rilevatori di apertura che sono collocati in corrispondenza dei serramenti. Ancora, le detrazioni per gli allarmi casa possono riguardare anche i cancelli, le grate e le tapparelle. Nel caso in cui un cliente sottoscriva un contratto con un’azienda del settore della sorveglianza, tuttavia, la detrazione viene esplicitamente esclusa.
Chi può usufruire delle detrazioni
I bonus fiscali possono essere sfruttati non solo dai proprietari di casa, ma anche dai nudi proprietari, dai locatori o da familiari dei proprietari di casa. Sono inclusi tra i soggetti ammessi alle detrazioni anche gli imprenditori individuali, le società semplici e i soci di cooperative, a condizione che i beni che vengono comprati per la difesa e la protezione degli immobili non vengano annoverati tra i bene strumentali: in tal caso, infatti, sarebbe necessario emettere una fattura fiscale, e le detrazioni varrebbero per le aziende in relazione ai beni da ammortizzare.
La procedura da seguire per ottenere i bonus è piuttosto articolata, e ci sono alcuni vincoli da cui non si può sfuggire: per esempio, i pagamenti che vengono erogati alle aziende presso le quali vengono acquistati gli antifurti o gli altri impianti devono essere effettuati per forza tramite un bonifico in cui possa essere identificato il codice fiscale del soggetto destinato a beneficiare della detrazione. La causale del bonifico, inoltre, deve comprendere il numero di partita Iva dell’azienda che riceve il pagamento.
Al momento della dichiarazione dei redditi, poi, occorre indicare i dati catastali che identificano l’immobile in cui l’impianto di allarme è stato installato. Nel caso in cui i lavori vengano eseguiti da una persona che non è proprietaria dell’immobile, sono necessari anche gli estremi di registrazione dell’atto. Occorre, in qualsiasi caso, essere in possesso della ricevuta di pagamento dell’Imu e della domanda di accatastamento (se l’immobile non è censito): tali documenti devono essere mostrati su richiesta. Non è necessario, invece, inviare una comunicazione all’Asl, a condizione che non sia prevista la presenza di un cantiere per l’esecuzione dei lavori di installazione.
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